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Avvocato tributarista Torino

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ph: Pitbull Tax Software , lic. cc.

La legittimità della cartella esattoriale priva in motivazione dell’indicazione del criterio di calcolo degli interessi.

Avvocato tributarista Torino.

Hai ricevuto una cartella di pagamento ? Non comprendi come l’importo complessivo sia cresciuto negli anni rispetto al tributo iniziale ?

Prova a ricercare la voce “interessi”, ti sorprenderai nello scoprire come tale elemento abbia inciso significativamente sul debito maturato.

Per tale ragione, da anni, la giurisprudenza di merito si è occupata del profilo relativo agli interessi, sanzionando con il provvedimento d’annullamento le cartelle prive d’indicazione dei criteri di calcolo applicato agli interessi di mora.

Il principi ispiratori di tali provvedimenti sono:

  • la trasparenza nell’operato della Pubblica Amministrazione;
  • il diritto del contribuente alla piena comprensione dei criteri applicati negli atti impositivi.

Tuttavia, prima di avviare un’azione giudiziaria per l’ottenimento di una pronuncia favorevole sulla base dei principi sopra indicati, è bene analizzare l’orientamento della Cassazione da ultimo formatosi sulla base dei più recenti pronunciamenti.

Avvocato tributarista Torino: orientamenti giurisprudenziali

La questione è stata recentemente affrontata dalla quinta Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31960/2021 del 5.11.2021.

La Corte, ravvisando la necessità di dirimere il contrasto formatosi in argomento, ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite, per risolvere definitivamente la questione.

Ed infatti, esiste un orientamento, favorevole all’Erario, secondo il quale la cartella di pagamento, seppur priva di indicazioni in ordine al criterio di computo degli interessi applicato, sarebbe comunque legittima.

Infatti, anche se priva degli elementi sopramenzionati, il metodo usato dall’Amministrazione finanziaria per la liquidazione degli accessori potrebbe essere comunque facilmente conosciuto dal contribuente.

La sentenza della Cassazione n. 8508/2019 fa proprio questo orientamento ritenendo che in sede di controllo cartolare si possa motivare con il mero richiamo alla dichiarazione.

Un secondo orientamento, più garantista rispetto al primo, ha osservato che qualora si tratti di cartella di pagamento in cui, per la prima volta, si vanti la pretesa impositiva, il criterio utilizzato per l’individuazione e la quantificazione deve essere esplicitato e posto a conoscenza del contribuente.

La stessa Cassazione, infatti, con la sentenza n. 21851/2018 ha statuito che: “nel caso in cui la cartella di pagamento costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione”.

La questione, dunque, appare ampiamente dibattuta, per questo si attende che le Sezione Unite facciano chiarezza sul punto, fornendo al contribuente un chiaro indirizzo rispetto ai profili di accoglimento di un ricorso basato sulla questione interessi.

Seguiteci, vi terremo aggiornati.

Per ulteriori chiarimenti contatta l’avv. Andrea Sardo dello studio Lexinto.

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