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Juventus – Napoli: la sentenza di appello

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Diritto sportivo

Diritto sportivo: sono state rese note ieri, 10 novembre 2020 le motivazioni dalla decisione con cui la I sezione della Corte Sportiva di Appello Nazionale ha affrontato il reclamo proposto dalla Società S.S.C. Napoli SpA contro la decisione del Giudice Sportivo nazionale che aveva comminato la sanzione della sconfitta per 3-0 a tavolino e della penalizzazione di un punto in classifica in relazione alla mancata presentazione della squadra all’Allianz Stadium di Torino per la partita di campionato del 4 ottobre 2020.

Diritto sportivo

Di seguito il testo della decisione:

sul reclamo numero RG 013/CSA/2020-2021, proposto dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A., avverso le sanzioni:

– perdita della gara per 0-3;
– penalizzazione di 1 punto in classifica per la Stagione Sportiva 2020/2021, seguito gara Juventus/Napoli del 4.10.2020, rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Grassani per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 65 del 14.10.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il 9.11.2020 l’Avv. Borgo e uditi, per la Società ricorrente, il Presidente Aurelio De Laurentis e l’avvocato Grassani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO


Con atto, spedito in data 16.10.20, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 65 del 14.10.20 della predetta Lega) con la quale, in relazione alla gara JUVENTUS-NAPOLI, in programma per il 4.10.2020, era stata irrogata, a carico della stessa
Società, la sanzione della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
A seguito della trasmissione degli atti da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento e/o la revoca delle sanzioni inflitte, disponendo, conseguentemente, la disputa della gara JUVENTUS-NAPOLI, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha affermato che, nella fattispecie di cui è procedimento, ricorressero i presupposti per il riconoscimento della forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF.
Con memoria, trasmessa in data 5.11.2020, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO


Questa Corte non può che confermare quanto statuito dal Giudice Sportivo per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”.
Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita.
Ciò premesso, questa Corte, esaminata la ponderosa documentazione di causa, ritiene, conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell’incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società  S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente.

Come più sopra anticipato, la condotta, tenuta dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti la disputa della gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020 sembra riconducibile, per usare stilemi giuridici propri del diritto penale, alla figura della c.d. “actio libera in causa” che costituisce, come noto, una deroga al principio generale secondo il quale la punibilità per la commissione di un reato necessita della capacità di intendere e di volere dell’autore al momento del fatto; eccezione, quest’ultima, che trova giustificazione, secondo la migliore dottrina, nel c.d. “dolo di preordinazione”; ed, infatti, anche se, al momento della realizzazione del reato, difetta, nel soggetto agente, la capacità di intendere e di volere, non può sottovalutarsi che è stato egli stesso a creare la predetta condizione, non soltanto dandovi vita volontariamente, ma anche orientando il proprio programma volitivo al precipuo scopo di commettere il reato o prepararsi una scusa.

Orbene, nel caso che ci occupa, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo. Ne è prova il contenuto della documentazione di causa, dettagliatamente esaminata dal Giudice Sportivo, ad iniziare dalla nota della ASL Napoli 1, Dipartimento di prevenzione, inviata al Responsabile sanitario della Società ricorrente con PEC n. 0220234 del 2 ottobre 2020.

Come osservato dal Giudice Sportivo, “Con tale atto, in risposta alla mail in pari data del detto Responsabile sanitario, relativa alla positività di due dipendenti della Soc. Napoli veniva comunicato, in maniera chiara e inequivocabile, che “la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza’”.

La ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di COVID-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare.

Lo stesso dicasi per le successive interlocuzioni, intervenute tra la Società ricorrente e le due Aziende sanitarie della città partenopea, la cui competenza veniva in rilievo nella vicenda sanitaria che aveva visto coinvolti due tesserati del NAPOLI.

Da tutte queste interlocuzioni non emerge, in alcun modo, l’esistenza di un impedimento oggettivo per la Società ricorrente di disputare l’incontro di cui è procedimento.

Ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà della Società ricorrente di non disputare la gara

(volontà, desumibile da diversi indizi, quali la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dall’isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno antecedente quello dell’incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter ma, soprattutto, l’annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara).

Comportamenti, questi ultimi, che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, non sono, affatto, irrilevanti, essendosi, poi, concretizzata (ma solo nell’imminenza della disputa della gara), la causa di forza maggiore ovvero il factum principis, rappresentato dal divieto di recarsi a Torino, opposto alla Società ricorrente dalla competente Autorità sanitaria di Napoli, solo nell’imminenza della disputa della gara (nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord).

Trattasi, infatti, di affermazione che non può, in alcun modo, essere condivisa in quanto il soggetto che si sia posto, volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare una cosa, non può, poi, invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa successiva, peraltro per nulla autonoma rispetto alla condotta posta in essere dalla Società ricorrente (la nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord costituisce, infatti, la risposta all’ennesima richiesta di chiarimenti della Società ricorrente) che non gli ha consentito di fare quella cosa.

Conscia di questo, la Società ricorrente cerca di introdurre un nuovo argomento, ovvero che, in realtà, le numerose interlocuzioni con le Autorità sanitarie della città partenopea e quelle con gli uffici di Gabinetto della Regione Campania (dei quali non si comprende, peraltro, il coinvolgimento atteso che gli stessi svolgono un ruolo di diretta collaborazione nei confronti del Presidente della Giunta regionale ma non hanno competenze e cognizioni tecniche in materia sanitaria) erano volte ad ottenere l’espressa autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente a recarsi a Torino per disputare l’incontro JUVENTUS-NAPOLI in programma il 4.10.2020.

Al fine di suffragare la correttezza del proprio operato, la Società ricorrente si diffonde, anche nella memoria trasmessa in data 5.11.2020, in una lunga dissertazione volta a dimostrare che, a fronte dell’onere ovvero dell’obbligo da parte delle Autorità sanitarie di disporre l’isolamento fiduciario dei c.d. “contatti stretti” di un tesserato positivo, vi sarebbe, invece, una mera facoltà, da parte delle predette Autorità sanitarie, di derogare al predetto obbligo, consentendo ai “contatti stretti”, risultati negativi al tampone, di disputare gli allenamenti e le gare di campionato; facoltà che, nel caso di specie, non sarebbe stata esercitata dalle Autorità sanitarie partenopee.

Al proposito, questa Corte non può non evidenziare come l’eventuale condivisione della tesi propugnata dalla Società ricorrente porterebbe, inevitabilmente, a frustrare, totalmente, la motivazione posta a fondamento dei Protocolli federali in tema di gestione delle gare e degli allenamenti delle squadre professionistiche di calcio in tempo di COVID-19, ovvero quella di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, di svolgere e portare a termine il Campionato di Calcio di Serie A.

Disquisire, poi, come fa la Società ricorrente, sul fatto che tali Protocolli siano stati elaborati in un momento (la scorsa primavera) nel quale la diffusione del virus COVID-19 sembrava in netta riduzione, mentre l’incontro di calcio di cui è procedimento si sarebbe dovuto disputare in un momento in cui la pandemia aveva ripreso tutta la sua virulenza, non ha alcuna rilevanza atteso che anche i soggetti dell’ordinamento sportivo, come tutti i consociati, non sono legittimati a “farsi le regole da soli” ma sono tenuti a rispettare quelle fissate dalle Autorità federali competenti che, sole, possono modificarle al mutare delle situazioni di fatto che ne avevano giustificato l’adozione e i relativi contenuti.

Peraltro, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che il comportamento tenuto dalla Società ricorrente non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnate.

Concludendo, la Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità.

P.Q.M.

respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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