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Guida in stato di ebbrezza: ecco tutte le risposte

guida in stato di ebbrezza torino

Guida in stato di ebbrezza Torino

Nell’ambito dei reati stradali, la guida in stato di ebbrezza è una delle fattispecie che si verificano più facilmente e che può coinvolgere anche chi non ha mai avuto a che fare con la giustizia penale (e mai avrebbe pensato di averci a che fare).

Come noto, lo stato di ebbrezza può essere definito come una condizione transitoria, determinata dall’ingestione di sostanze alcooliche che determina l’alterazione delle capacità psico-fisiche dell’interessato.

Ciò incide sulla prontezza di riflessi, sulla capacità di reazione e può annebbiare le facoltà mentali della persona che ha consumato le bevande alcooliche.

Il reato di guida in stato di ebbrezza Torino

Il reato è previsto dall’art. 186 del Decreto Legislativo n. 285/1992, noto come Codice della Strada.

Si tratta di un reato che nel sistema penalistico assume la qualificazione di contravvenzione. Ha rilevanza penale qualora venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue.

Sono infatti previsti 3 livelli di alcolemia:
  • Se il tasso alcolemico è compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue è prevista solamente una sanzione amministrativa. In questo caso il Codice, alla lettera a) dell’art. 186 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 532 euro a 2127 euro. In assenza di rilevanza penale, il contravventore potrà, tutt’al più, rivolgersi al Giudice di Pace competente per territorio per far valere gli eventuali vizi di carattere formale e sostanziale in relazione al procedimento amministrativo di accertamento dell’infrazione e di irrogazione della sanzione.
  • La lettera b) dell’articolo 186 del Codice della Strada prevede un reato contravvenzionale per il caso in cui il conducente sia colto alla guida con un tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue. In tal caso la sanzione prevista è un’ammenda da 800 a 3200 euro, nonché l’arresto fino a sei mesi.
  • Infine, la norma prevede, alla lettera c) il caso della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue. In questo caso si incorre in un’ammenda compresa fra i 1500 ed i 6000 euro e l’arresto fra 6 mesi ed un anno.

Se non si è verificato un incidente stradale, l’arresto può sempre essere sostituito con i lavori di pubblica utilità, con la possibilità di estinguere il reato e di ottenere la revoca della confisca del mezzo ed il dimezzamento del periodo di sospensione della patente.

L’accertamento e le garanzie difensive

L’accertamento avviene mediante analisi del sangue o etilometro. In quest’ultimo caso il conducente sarà sottoposto al controllo per due volte a distanza di almeno cinque minuti di tempo.

Lo stato di ebbrezza può essere verificato anche tramite la presenza di sintomi quali la scoordinazione dei movimenti, la difficoltà nel parlare, l’aggressività, etc.

Questi sintomi sono considerati indizi dello stato di ebbrezza e devono essere seguiti dagli accertamenti tecnici.

In alcuni casi le forze dell’ordine possono utilizzare degli strumenti portatili, detti precursori, e sottoporre agli accertamenti veri e propri solamente in caso di esito positivo del pre-test.

La giurisprudenza ha chiarito come in occasione dell’accertamento circa lo stato di ebbrezza del conducente si applichino le garanzie previste dall’art. 356 del codice di procedura penale relativamente all’avvertimento, che deve essere dato al conducente – indagato, circa la facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia.

Si noti però che, dato tale avvertimento, qualora il difensore non arrivi sul luogo in tempo utile per partecipare all’accertamento, la Polizia Giudiziaria potrà procedere alle attività necessarie, anche in assenza dell’avvocato.

I casi più gravi di guida in stato di ebbrezza Torino

Se però il conducente che si pone alla guida in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 186 le sanzioni sono raddoppiate.

Si intende incidente stradale qualunque sinistro, indipendentemente dalla presenza di feriti o infortunati (è stato considerato incidente stradale anche solamente urtare un segnale stradale).

Se a seguito dell’incidente stradale sono necessarie cure mediche, gli esami svolti in ospedale possono essere utilizzati per dimostrare lo stato di ebbrezza del conducente.

In caso di incidente è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, a meno che lo stesso appartenga ad un’altra persona non coinvolta nel reato.

Se poi il conducente che provoca un incidente stradale presenta un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue è prevista addirittura la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo se di proprietà del conducente.

Si noti che la revoca della patente di guida è una cosa diversa dal ritiro o dalla sospensione. In questo caso il titolare dovrà attendere due anni e sostenere nuovamente l’esame di guida per essere autorizzato a porsi alla guida di un’autovettura.

Il provvedimento di revoca della patente, comunque, consegue all’eventuale condanna nel processo penale e diventerà definitiva ed efficacie solamente con il passaggio in giudicato della sentenza.

Un’altra importante conseguenza dell’aver provocato un incidente stradale è determinata dall’impossibilità di estinguere il reato mediante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

A fronte di tale preclusione, tuttavia, è possibile adottare una serie di strategie difensive. Sfruttando i diversi istituti previsti dall’ordinamento penale si potranno mitigare le conseguenze del fatto e, ad esempio, richiedere la Messa Alla Prova.

Differenze fra lavori di pubblica utilità e Messa Alla Prova

Quando il conducente di un veicolo provoca, in stato di ebbrezza, un incidente stradale, non sarà possibile estinguere il reato mediante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Sarà tuttavia possibile, mediante un difensore, richiedere la “Messa alla prova”. In questo caso, gli effetti sono molto simili all’estinzione mediante lavori di pubblica utilità (salve le sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione e la revoca della patente).

La Messa alla prova consiste nella prestazione di attività lavorative non retribuite di utilità sociale. A ciò si aggiunge una condotta riparatoria, che spesso viene identificata in un versamento (anche di modesto valore) a favore del fondo per le vittime della strada o altra associazione analoga.

I punti della patente

Tutti i reati previsti dall’art. 186 Codice della Strada comportano una decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

I neopatentati sono sanzionabili anche con tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi per litro di sangue, ma la decurtazione sarà solamente di 5 punti (art. 186 bis Codice della Strada).

L’aggravante dell’orario notturno

L’art. 186 del Codice della strada prevede poi, all’art. 2-sexies, l’aggravante per il reato commesso da chi guida in stato di ebbrezza fra le ore 22.00 e le ore 7.00. In tal caso l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà.

Le altre aggravanti

Sono poi previste ulteriori aggravanti per i conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o che siano conducenti professionali.

È inoltre prevista la revoca della patente per i conducenti colti alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue di autobus, autoarticolati, autosnodati o veicoli destinati al trasporto di più di otto persone.

Il rifiuto dell’accertamento

Se il conducente si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti proposti dalle forze dell’ordine, sarà equiparato, dal punto di vista della sanzione, all’ipotesi più grave indicata dalla lettera c).

Cosa avviene dopo l’accertamento della guida in stato di ebbrezza Torino

A seguito dell’accertamento del tasso di alcool nel sangue, le forze dell’ordine trasmettono la notizia di reato alla procura della repubblica territorialmente competente in base al luogo in cui si è verificato il fatto.

La Procura della Repubblica adotta spesso come scelta per gestire queste situazioni la richiesta di emissione di un Decreto Penale di condanna da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

Tale modalità costituisce una forma di definizione più rapida del processo che viene utilizzata per i reati minori.

Col Decreto il conducente viene condannato ad una sanzione (solitamente pecuniaria) spesso già convertita – se possibile – nei lavori di pubblica utilità.

Qualora però l’interessato desideri definire diversamente il procedimento, ovvero intenda far valere le proprie ragioni (ad esempio perché innocente) oppure il Giudice non abbia disposto la sostituzione della sanzione con i lavori di pubblica utilità ha la possibilità di proporre, tramite un avvocato, opposizione al Decreto Penale entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Le conseguenze sul casellario

In tutte queste situazioni il consiglio di un avvocato può essere utile anche per tenere sotto controllo le conseguenze della guida in stato di ebbrezza con riferimento al casellario giudiziale.

Vi è infatti la possibilità, attraverso l’adozione di alcune scelte difensive, di evitare che lo spiacevole episodio compaia sul certificato del casellario giudiziale. Si eviterà cosi che costituisca una macchia che potrebbe determinare conseguenze negative per il futuro.

Cosa fare dopo che vi viene accertato un livello di alcool nel sangue superiore ai limiti?

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di contattare al più presto il vostro avvocato. Occorre spiegargli dettagliatamente la situazione e farvi consigliare sulle migliori scelte da intraprendere.

La gestione di queste vicende è solitamente piuttosto rapida da parte dell’Autorità giudiziaria; dunque, è fondamentale muoversi per tempo e con tempestività.

Il vostro avvocato saprà consigliarvi su come gestire la situazione e limitare al minimo le conseguenze negative di questa spiacevole avventura.

Aggiornato al 20 maggio 2022

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