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Avvocati di Torino: procedure concorsuali

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ph: Mike Lawrence lic. cc

Nuove figure concorsuali: il Concordato minore ed il concordato semplificato esclusivamente liquidatorio

Avvocati di Torino.

Tra le novità introdotte dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza spicca il Concordato minore, disciplinato in modo organico dal D.Lgs. 14/2019, Sezione III.

Il nuovo Codice della Crisi di impresa si prefigge di perseguire due finalità ben precise:

  • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
  • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Il concordato minore, in particolare, è una procedura di composizione della crisi alla quale possono ricorrere i professionisti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento.

Per sovraindebitamento deve intendersi “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“.

Scopo di questa procedura è consentire ai soggetti legittimati di poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale, riducendo la propria posizione debitoria.

Nella procedura di concordato minore assume un ruolo fondamentale l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore può rivolgersi al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

Presso tale organismo il debitore presenta domanda correlata da documenti fiscali e contabili specificamente indicati nell’art. 75 del D.Lgs. 14/2019 (tra cui i bilanci, le dichiarazioni dei redditi riguardanti i tre anni precedenti alla richiesta, una relazione aggiornata sulla situazione economica…).

L’OCC dovrà quindi redigere una relazione a corredo della domanda, una sorta di resoconto sulla situazione patrimoniale del debitore.

Sarà in ogni caso il Giudice monocratico a decidere in merito all’ammissibilità o meno del concordato.

Avvocati di Torino: concordato semplificato liquidatorio

Altra figura di recentissima creazione, che sarà introdotta a partire dal prossimo 15 novembre 2021 come previsto dalla disposizione transitoria dettata nell’art. 27 del d.l. n. 118, è quella del concordato preventivo esclusivamente liquidatorio,  avente forma semplificata per la liquidazione del patrimonio, sorta dalla conversione del  d.l. 24 agosto 2021, n. 118, appena convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre 2021).

E’ una tra le numerose novità introdotte dalla legge n. 147/2021 e si andrà a sommare – in alternativa a tutti gli altri strumenti messi a disposizione dall’ordinamento tra cui il concordato minore sopra analizzato – per evitare l’apertura del concorso a carico dell’imprenditore.

La nuova procedura si differenzia, sotto il profilo soggettivo, dal concordato tradizionale poiché quest’ultimo è riservato all’imprenditore commerciale fallibile.

Invece il concordato liquidatorio è esteso a qualsiasi imprenditore, sia esso commerciale che agricolo, pure se c.d. “sottosoglia”, ai sensi dell’art. 1, comma secondo, l.fall. e, dunque, di regola sottratto alle procedure concorsuali.

Altra sostanziale differenza con il concordato preventivo tradizionale risiede nella circostanza che il semplificato può essere utilizzato soltanto dall’imprenditore che abbia in precedenza avviato il procedimento di composizione negoziata per la soluzione dalla crisi.

Inoltre, rispetto al concordato tradizionale, una novità di primo rilievo consiste nella mancanza di una soglia minima di soddisfacimento del ceto creditorio chirografario.

Quanto al contenuto del piano, il nuovo concordato, potrà essere solo liquidatorio, restando esclusa qualsiasi forma diversa e soprattutto di continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., almeno quella diretta, perché quella indiretta è invece sostanzialmente ammessa dall’art. 19 del d.l. n. 118, ove si prevede che il piano possa comprendere l’offerta di un compratore per l’azienda o per uno o più rami d’azienda.

la procedura

La procedura è velocissima.

Il concordato va presentato al Tribunale competente per territorio il quale nomina un ausiliario a cui viene demandato di redigere un parere il quale, insieme alla relazione di un esperto, verrà comunicato ai creditori a mezzo PEC almeno trenta giorni prima dell’udienza di omologa fissata.

Viene quindi meno la fase dell’adunanza e dell’approvazione del ceto creditorio.

I creditori, però, potranno intervenire in fase di omologa per opporsi costituendosi dieci giorni prima dell’udienza.

Una volta verificata la regolarità del procedimento, il Tribunale omologa il concordato.

Il concordato è immediatamente esecutivo e viene comunicato alle parti che entro trenta giorni possono proporre reclamo.

Con il decreto di omologa viene nominato un liquidatore e trovano spazio, per quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 182,185,186 della legge fallimentare.

Sicuramente l’economicità dello strumento, sia nella fase procedurale sia nella fase esecutiva, può essere un percorso conveniente in favore dell’imprenditore in difficoltà.

Avvocati di Torino

Per ulteriori chiarimenti contatta l’Avvocato Carolina Bozzo dello studio Lexinto.

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