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Accordo di riservatezza e Protocollo di intesa

accordo di riservatezza

ph: Corporate Traveller lic. cc.

In ambito di contrattualistica societaria capita sempre più spesso che le parti facciano ricorso all’accordo di riservatezza e al Protocollo di intesa.

Accordo di riservatezza

L’NDA (Non Disclosure Agreement) è comunemente tradotto in italiano come “accordo di riservatezza”.

Questi accordi sono dei veri e propri negozi giuridici vincolanti e utilizzati per obbligare una o entrambe le parti a non divulgare le informazioni contenute nell’accordo stesso e nelle comunicazioni inerenti il progetto di impresa.

Nella prassi le informazioni che si intendono mantenere segrete hanno infatti contenuto economico, tecnologico o strategico.

Nel nostro ordinamento non esiste una tutela normativa ma è possibile ricavarla.

In generale, infatti, gli artt. 1175 e 1375 del codice civile sanciscono rispettivamente il principio di correttezza secondo cui “il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” e la tutela dell’accordo di segretezza “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.

Sicuramente, però, l’articolo con cui il legislatore si è più avvicinato al riconoscimento del valore dell’accordo di riservatezza è l’art. 2105 cc “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio“.

Gli obblighi nascenti tra le parti sono quindi:

  • custodire le informazioni;
  • non utilizzare le informazioni per scopi estranei alle trattative;
  • non divulgare le informazioni a soggetti estranei all’accordo;
  • obliare le informazioni una volta cessati gli effetti dell’accordo.

Violazione dell’accordo di riservatezza

Se l’accordo viene violato, la parte che si rende inadempiente sarà obbligata a risarcire il danno.

Si applica, quindi, l’articolo 1218 c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Spesso le parti decidono di inserire nell’accordo una clausola penale.

Tramite questa clausola concordano preventivamente la somma da pagare in caso di inadempimento, questo perché può essere complicato quantificare il danno causato dalla divulgazione delle informazioni.

La violazione dell’accordo di riservatezza può essere anche penalmente rilevante.

Gli articoli 621-622-623 puniscono rispettivamente la rivelazione:

  • del contenuto di documenti segreti;
  • di segreto professionale;
  • di segreti scientifici o industriali.

MoU: Protocollo di intesa

Il MoU (Memorandum of understanding) viene tradotto come Protocollo di intesa.

Questo memorandum è un documento tramite il quale le parti che sottoscrivono comunicano di aver raggiunto un’ intesa e di voler proseguire nella negoziazione e negli adempimenti necessari al raggiungimento dell’obiettivo di impresa.

Tuttavia è molto utilizzato poiché rappresenta una espressione di intenti delle parti, delineando gli obiettivi che li accomunano nell’ambito del progetto di impresa.

L’accordo di per sé non è giuridicamente vincolante.

Per questo motivo nessuna delle parti è tenuta a rispettare il memorandum e ciò consente di concludere l’accordo qualora gli obiettivi non siano stati raggiunti.

In ogni caso è necessario tenere presente che nel MoU potrebbero essere già contenuti tutti gli aspetti vincolanti di un contratto.

Quindi, la rilevanza giuridica del documento può essere rinvenuta nel principio di affidamento che una parte riserva nei confronti degli obblighi assunti dall’altra parte.

Infatti il MoU è finalizzato alla stesura del contratto vincolante e definitivo del progetto di impresa.

Per tali ragioni, il principio di correttezza e buona fede deve sempre pervadere la trattativa tra le parti.

Per ulteriori chiarimenti in materia di NDA e MOU contatta l’Avvocato Pinuccia Cassatella.

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