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Bitcoin: l’utilizzo nel capitale sociale

bitcoin e capitale sociale

ph: EpicTop10.com , lic. cc.

I bitcoin sono una moneta virtuale che funziona in modo autonomo, al di fuori dei tradizionali sistemi bancari e governativi.

Tale moneta virtuale, lanciata nel gennaio 2009, è la prima criptovaluta creata, nonchè la più conosciuta.

La crescente diffusione delle criptovalute come strumento di pagamento ha portato ad affrontare nuove questioni giuridici di grande interesse.

Una di queste è sicuramente la possibilità, o meno, di utilizzare i bitcoin nel capitale sociale.

La questione riguarda, in sostanza, se si possa ricondurre il bitcoin al concetto di moneta avente corso legale.

Infatti, secondo l’art. 2464, comma 2, c.c. possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

La giurisprudenza con due pronunce, del Tribunale e della Corte di Appello di Brescia, nega il conferimento di bitcoin in società di capitali.

Bitcoin e capitale sociale: giurisprudenza

Il Tribunale di Brescia con il decreto 7556/2018, bocciava l’aumento di capitale di una Srl tramite conferimento di bitcoin, poiché si trattava di “una moneta virtuale che non presenta i requisiti minimi per essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile”. 

Nonostante il Tribunale abbia negato l’utilizzo dei bitcoin, ha comunque svolto un ragionamento che permetterebbe il conferimento in società di capitali di moneta virtuale.

Infatti parrebbe ammissibile la moneta virtuale qualora la stessa presenti queste tre caratteristiche:

  • Sia scambiabile con valute avente corso legale;
  • Sia idonea ad essere oggetto di valutazione economica;
  • Risulti possibile aggredirla in fase di esecuzione.

La Corte di Appello di Brescia ha poi precisato che “l’effettivo valore della criptovaluta non può determinarsi nemmeno con perizia di stima. Risulta impossibile assegnare alla stessa una determinazione in euro effettiva e certa. È pertanto assimilabile ad un mezzo di pagamento consensuale fra due o più parti che accettano il bitcoin come strumento di pagamento della transazione inter partes”.

Il ragionamento della Corte si fondava sui seguenti punti:

  • il bitcoin deve essere assimilato al denaro;
  • la moneta virtuale va considerata come moneta per l’acquisto di beni e servizi;
  • la criptovaluta non è equiparabile a dei beni;
  • il valore del bitcoin non può essere determinato a mezzo della procedura ex 2465 c.c., poiché non è un bene ma, appunto, una moneta.

Tale ragionamento si presta a due critiche:

  • La circostanza che i bitcoin debbano essere considerate come moneta non esclude che possano essere oggetto di conferimento in natura;
  • Il convincimento della Corte sull’inesistenza di un sistema di cambio per i bitcoin è poco convincente. Infatti, ci sono diverse piattaforme che permettono il cambio tra criptovalute e moneta legale. (cfr. studiomes.it/blog/il-conferimento-di-criptovalute-in-societa-di-capitali)

La questione non è ancora univoca e sarà sicuramente ampiamente discussa, quel che è certo è che la questione dell’idoneità dei bitcoin a costituire oggetto di conferimento in società resta attuale e la posizione della giurisprudenza andrà cambiando in più occasioni.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta l’Avvocato Pinuccia Cassatella dello studio Lexinto.

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